L’art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (il cosiddetto “Decreto Sostegni”), convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di accedere ad una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione, consistente nell’annullamento, in presenza di particolari condizioni, dei debiti fiscali fino a 5.000 euro.
In merito, l’Agenzia Entrate, in collaborazione con l’Agenzia Entrate – Riscossione, tramite la Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021, ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indicazioni. Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, di particolare interesse è la parte del documento in cui l’Agenzia spiega i criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.