Numerose sono le novità che interessano il panorama fiscale già dal 3.12.2016, data di entrata in vigore della Legge di conversione del c.d. Collegato fiscale e dal 2017 relativamente alla Legge di Bilancio per l’anno 2017.
Il 14 dicembre si è svolto a Roma, in Piazza dei Santi Apostoli, la “M.G.C. - Manifestazione Generale dei Commercialisti ”, mobilitazione pubblica organizzata e promossa dalle Associazioni nazionali dei commercialisti ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO, come segno di protesta nei confronti dei recenti provvedimenti in materia fiscale, in particolare il D.L. n. 193/2016 , che penalizzano sotto molteplici aspetti, da quello delle competenze a quello della responsabilità, il ruolo del commercialista. In occasione della manifestazione è stato proclamato il primo sciopero nazionale della categoria.
Come noto, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti titolari di partita IVA. Inoltre, specifiche “limitazioni” erano state introdotte anche per i soggetti “privati”: dall’1.10.2014, infatti, il mod. F24 cartaceo risultava utilizzabile soltanto dai soggetti privati per i versamenti pari o inferiori a € 1.000, in assenza di compensazioni. Ora, l’art. 7-quater, co. 31, DL 193/2016, modificando l’art. 11, DL 66/2014, elimina il suddetto limite pari ad € 1.000 reintroducendo di fatto la possibilità per i soggetti privati di effettuare, in assenza di compensazioni, versamenti con il mod. F24 cartaceo a prescindere dall’importo dovuto (pertanto, anche per importi superiori ad € 1.000). Tale disposizione è entrata in vigore a partire dal 3.12.2016 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del DL 193/2016).
Recentemente è stato convertito in legge il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale”, tra le quali la definizione agevolata dei ruoli, analizzata di seguito. Merita sottolineare che in sede di conversione la definizione agevolata è stata riconosciuta alle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (in precedenza fino al 2015).
È facile quando si gestisce un negozio di alimentari o un negozio di abbigliamento (ad esempio) o comunque una qualsiasi attività, essere portati a prelevare beni o utilizzare servizi per uso e consumo personale o dei propri famigliari senza mai chiederci se dobbiamo battere lo scontrino, emettere una ricevuta fiscale o fattura. Non è così semplice e scontato, forse è meglio approfondire l’argomento e chiarire quali siano gli obblighi in capo all’imprenditore quando preleva beni o effettua prestazioni di servizi per fini personali o comunque extra-aziendali
Con il D.Lgs. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo in ambito tributario. La decorrenza della riforma (con ripercussioni anche sul ravvedimento operoso) doveva avvenire dal 1° gennaio 2017, ma con il comma 133 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) è stata anticipata al 1° gennaio 2016. Il ravvedimento operoso è uno strumento che il legislatore mette a disposizione del contribuente per rimediare “volontariamente” alle violazioni commesse in ambito tributario, tra cui anche l’omesso o insufficiente versamento dei tributi dovuti.
Entro il prossimo 16.12.2016 va effettuato il versamento del saldo TASI 2016, determinato utilizzando l’aliquota e le detrazioni previste per il 2015 (a differenza di quanto potrebbe essere avvenuto in sede di acconto). Come noto, il presupposto impositivo IMU e TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili.
Il Ddl di stabilità 2017 ha previsto che i CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITÀ “SEMPLIFICATA” applicheranno “in via naturale” il “PRINCIPIO DI CASSA” nella determinazione del reddito. Dal 1/01/2017 per tali contribuenti, dunque, si imporrà una deroga al criterio della competenza (sia per i ricavi che per i costi d’impresa), limitata alle imprese in contabilità ordinaria, che impone la tassazione dei ricavi di cui si è maturato il diritto ad ottenerli e concede la deduzione dei costi a prescindere da quanto si effettua il pagamento. Rimangono invariate, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.
La rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia è legge: da oggi, 7 novembre 2016 i contribuenti che tra il 2000 ed il 2015 hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento possono inoltrare domanda di adesione agevolata inviando l’apposito modulo ai contatti di posta elettronica certificata indicati dalla stessa Equitalia. Questa circolare ha lo scopo di rispondere in modo semplice ed intuitivo alle più comuni domande che possono insorgere ad ogni contribuente.
Le Associazioni nazionali degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ADC - AIDC - ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO, riunite in coordinamento, sono state ricevute ieri dal Viceministro dell’Economia Luigi Casero. Al nuovo incontro, svoltosi nell’ambito del Tavolo tecnico istituito dal MEF con le Associazioni di categoria, ha partecipato anche il dott. Aldo Polito dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso del confronto sono stati presentati gli emendamenti al decreto legislativo 193 del 24 ottobre 2016 con particolare riferimento all’art. 4 riguardante le nuove comunicazioni trimestrali e relativo al regime sanzionatorio e all’art. 6 riguardante la definizione agevolata dei ruoli.
Il Decreto Fiscale n. 193/2016 prevede l’introduzione di comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA, con l’eliminazione della comunicazione annuale dello “spesometro”. Questi nuovi adempimenti hanno il fine di contrastare l’evasione fiscale riducendo il lasso temporale tra comunicazione dei dati e versamento delle imposte. Qualora dai controlli emergessero incoerenze, il soggetto passivo potrà fornire chiarimenti, ovvero versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso. Il nuovo decreto prevede di trasmettere in maniera telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre: • una comunicazione che contiene i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) nonché le relative variazioni; • una comunicazione con i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito. Dall’obbligo di comunicazione delle liquidazioni sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche.
Con l’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre viene data la possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2015, affidati agli Agenti della riscossione tra cui Equitalia, di definire gli importi debitori in via agevolata.
Con il DL n. 193 del 22.10.2016 sono state introdotte alcune disposizioni in materia fiscale particolarmente rilevanti. Viene prevista, infatti, la soppressione di Equitalia a decorrere dal 01.07.2017, oltre ad una procedura di sgravio dei ruoli affidati alla riscossione nel periodo 2000-2015 (con abbattimento di interessi di mora e sanzioni). Tra le altre novità, inoltre, si deve segnalare l’introduzione dello “spesometro trimestrale”, avente ad oggetto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di variazione e l’introduzione dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (con esonero dei soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche).
Come noto, con il D.Lgs. n. 81/2015 il legislatore è intervenuto per rinnovare la disciplina relativa al lavoro accessorio. Ora, con il nuovo D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016, sono stati apportati alcuni correttivi alla nuova disciplina, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione dell’utilizzo dei voucher. Secondo quanto previsto dall’intervento correttivo, infatti, i datori di lavoro che intendono fruire delle prestazioni lavorative tramite lavoro accessorio saranno tenuti ad effettuare una comunicazione preventiva all’ispettorato nazionale del lavoro: gli inadempimenti verranno puniti con una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro.
Come noto, con il D.Lgs. n. 81/2015 il legislatore è intervenuto per rinnovare la disciplina relativa al lavoro accessorio. Ora, con il nuovo D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016, sono stati apportati alcuni correttivi alla nuova disciplina, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione dell’utilizzo dei voucher. Secondo quanto previsto dall’intervento correttivo, infatti, i datori di lavoro che intendono fruire delle prestazioni lavorative tramite lavoro accessorio saranno tenuti ad effettuare una comunicazione preventiva all’ispettorato nazionale del lavoro: gli inadempimenti verranno puniti con una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro.
Entro il prossimo 31 ottobre (poiché il 30 ottobre cade di domenica), andranno trasmesse telematicamente: • la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2015, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00; • la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2015. La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo
Dal 2015 i medici e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e le strutture autorizzate e accreditate all’erogazione di servizi sanitari sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione del mod. 730/UNICO precompilato. Entro il 31.10.16, il soggetto obbligato dovrà richiedere le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria Dal 2016 sono tenute all’invio dei dati anche le STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE NON ACCREDITATE. Recentemente il MEF ha esteso detto obbligo a NUOVI SOGGETTI.
Con l’approvazione del DL. n. 113 del 24.06.2016 si è aperta una nuova possibilità di rateazione nei confronti di Equitalia. La novità riguarda tutti coloro che sono decaduti da un piano di rateazione alla data del 01.07.2016: secondo quanto previsto dal Decreto, tali soggetti possono richiedere (entro il prossimo 20.10.2016) un nuovo piano di rateazione in deroga.
60 giorni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, per i contribuenti decaduti da precedenti piani di rateazione, per presentare ad Equitalia una nuova domanda di dilazione dei propri debiti tributari: è una delle principali novità introdotte dal “decreto enti locali”, la cui conversione in legge è stata approvata ieri dal Senato in via definitiva. Il provvedimento, che aveva già ottenuto il via libera di Montecitorio, dovrà essere ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sono ammessi al beneficio, in particolare, i contribuenti che risultino decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari, fino a un massimo di 72 rate mensili.
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – attuativo della legge 11 marzo 2014, n. 23 – modifica le sanzioni previste per l'infedele compilazione del modello relativo agli studi di settore o per non corretta indicazione di una causa di esclusione e/o di inapplicabilità: ora, infatti, si applica una sanzione variabile dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta dovuta, a prescindere dall’entità del reddito evaso. Prima dell'entrata in vigore della riforma, invece, era prevista la sanzione dal 110 al 220 per cento della maggiore imposta dovuta, nel caso in cui il maggior reddito accertato era di importo superiore al 10 per cento di quello dichiarato; a tale importo doveva aggiungersi un'ulteriore maggiorazione – nella misura variabile dal 150 al 300 per cento della maggiore imposta dovuta – in caso di omessa presentazione del modello.
Dall’1.1.2017 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi. Tale opzione avrà durata quinquennale e, salvo revoca, è prorogata di ulteriori 5 anni.
Per i produttori agricoli, le cooperative agricole e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, niente acconti Irap per il periodo d’imposta 2016, per effetto dell’abrogata soggettività passiva. Restano obbligati, al contrario, le attività agrituristiche (per cui si applica da sempre l’aliquota Irap ordinaria del 3,9%), le attività di allevamento eccedenti i limiti imposti dalla lettera b), comma 2, dell’articolo 32 del TUIR) e le attività connesse di cui all’articolo 56-bis del TUIR (produzione eccedentaria di vegetali in serra, forniture di servizi e attività di manipolazione e trasformazione di prodotti diversi da quelli indicati dal decreto ministeriale biennale, di cui alla lettera c), comma 2, dell’articolo 32 del Tuir).
Talvolta ci si dimentica, in fase di compilazione del modello 730 o dell’UNICOPF dell’opportunità di risparmiare indicando in dichiarazione tutti gli oneri detraibili e deducibili che competono. Riteniamo quindi utile, in questo periodo dell’anno, un sintetico riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF (l’elenco non è comunque esaustivo).
Ai sensi D.Lgs. n.24 del 11 febbraio 2016, che modifica l’art.17 comma 6 lettere b) e c) Dpr.633/1972, a decorrere dal 2 Maggio 2016 le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop saranno soggette all’applicazione del meccanismo del reverse charge (regime dell’inversione contabile), così come già avviene per le cessioni di telefoni cellulari e per le cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e CPU) effettuate prima della installazione di tali componenti in prodotti destinati al consumatore finale
Vista l’incombente scadenza del 31-05-16 per l’esercizio dell’opzione da parte degli imprenditori individuali, riteniamo utile ritornare sull’argomento (vedi ns. circ. n. 6 del 9-2-16) per ricordare ai sigg. Clienti che la legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 115-120, legge n. 208/2015) ha riproposto, per le società di persone e di capitali, la possibilità di assegnare ai soci, a condizioni agevolate, i beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) e/o i beni mobili iscritti in Pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, ecc.) non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Sono escluse dall’agevolazione le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli enti commerciali, nonché gli enti non commerciali, anche se esercitano in via non prevalente attività d’impresa. L’agevolazione, alle medesime condizioni e fatte salve le specificità della singola operazione agevolata, si estende anche alle cessioni a titolo oneroso dei beni o alla trasformazione della società commerciale in società semplice. La norma è piuttosto complessa e in questa sede ne abbiamo soltanto sintetizzato i tratti salienti. Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.
Dal 1° luglio 2016, l’abbonamento del canone RAI sarà addebitato sulla bolletta dell’energia elettrica. Per quelle situazioni che non rendono addebitabile il costo del canone RAI, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un apposito modello che dovrà essere presentato telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. La modalità di trasmissione cartacea è consentita solo qualora non sia possibile la trasmissione telematica
L’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo, per i soggetti IVA, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d’imposta (c.d. “spesometro”). L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’IVA.
A partire dal 12.03.2016 le dimissioni del lavoratore e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere presentate attraverso le nuove modalità previste dal DM 15.12.2015. Le nuove disposizioni, attuative del D.Lgs. n. 151/2015, prevedono l’invio del modello con modalità esclusivamente telematiche. La mancata effettuazione della procedura produrrà l’inefficacia delle dimissioni/risoluzioni. La mancanza di una vera e propria previsione dell’ipotesi di inadempimento del lavoratore rende particolarmente difficile la gestione delle dimissioni nel caso di comportamento inerte del lavoratore Considerate le complessità collegate al primo periodo applicativo dell’adempimento, si segnala che il Ministero del Lavoro ha reso disponibile un video tutorial che illustra le modalità di convalida delle dimissioni all’indirizzo www.lavoro.gov.it (sia nell’ipotesi di convalida diretta del lavoratore, sia tramite soggetti autorizzati)
Gentile Cliente, per la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi e per il corretto adempimento degli obblighi di versamento delle imposte sugli immobili (IMU, TASI), si raccomanda di consegnare al più presto allo studio tutta la documentazione relativa agli oneri deducibili/detraibili sostenuti nell’anno 2015, nonché la documentazione relativa a:
Dal 1° gennaio 2016 è stato innalzato il limite per la circolazione del contante. Il nuovo limite trova applicazione soltanto dalla data sopra richiamata: ogni pagamento avente data antecedente di importo pari o superiore a 1.000 euro può comportare l’applicazione di sanzioni.
Nel corso di Telefisco 2016, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito l’ambito applicativo della recente novità legislativa del c.d. super ammortamento introdotta con la Legge di Stabilità 2016. Di seguito vi riportiamo i principali chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria.
La Legge di Stabilità 2016, dal 2016 prevede che la registrazione del contratto di locazione deve essere effettuata dal locatore entro il termine perentorio di 30 giorni. Inoltre il locatore deve dare “documentata comunicazione” della citata registrazione, nei successivi 60 giorni, sia al conduttore che all’amministratore del condominio, anche ai fini degli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale, prevista dall’articolo 1130, numero 6), Codice civile.
Nel corso del 2015 il Legislatore ha modificato: l’istituto del ravvedimento operoso; il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è stata anticipata all’1.1.2016 dalla Finanziaria 2016. Di seguito si illustrano le misure delle sanzioni ridotte applicabili in caso di regolarizzazione spontanea, con il ravvedimento operoso, di un omesso / insufficiente versamento di IRPEF, IRES, IRAP, IVA, cedolare secca, imposte sostitutive dei contribuenti minimi o forfetari. In applicazione del favor rei, le suddette modifiche operano anche per le violazioni commesse prima delle predette date.
il Canone Rai ordinario si pagherà attraverso la bolletta elettrica. Precisamente, per effetto della Legge di Stabilità per il 2016 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, il cui importo per il 2016 è pari a euro 100, diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e si pagherà in 10 rate a partire da luglio.
il Canone Rai ordinario si pagherà attraverso la bolletta elettrica. Precisamente, per effetto della Legge di Stabilità per il 2016 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, il cui importo per il 2016 è pari a euro 100, diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e si pagherà in 10 rate a partire da luglio.
Con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28.12.2015) il legislatore ha introdotto alcune agevolazioni che consentono a soci e imprenditori di estromettere alcuni beni dal regime di impresa applicando un’aliquota d’imposta agevolata. Le agevolazioni, nel complesso, consentono a numerosi contribuenti di far rientrare nel proprio patrimonio personale alcuni beni con un notevole risparmio d’imposta. Si pensi ad esempio alle immobiliari di gestione che includono al loro interno beni immobili di valore ben superiore a quello fiscalmente riconosciuto: l’assegnazione ai soci può rappresentare, in questo caso, una possibilità per realizzare i maggiori valori scontando una tassazione inferiore a quella ordinaria (con riferimento sia alle società di persone, sia alle società di capitali).
Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti a: • inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3 di ciascun anno, la Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno precedente; • consegnare ai percipienti entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di riferimento, la Certificazione Unica, in duplice copia. Si rammenta che la Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare: • i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi; • i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata
È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016. Di seguito si analizzano le novità più significative per i datori di lavoro.
Entro il 20.01.2016 dovranno essere registrati i contratti di comodato gratuito a figli e genitori. In caso di mancato rispetto del termine non sarà possibile ottenere il dimezzamento dell’imposta riconosciuto dalla Legge di Stabilità. In caso di registrazione tardiva, il contribuente potrà pagare le sanzioni sul ritardo o considerare il contratto solo a partire dal momento della registrazione, pagando quindi le imposte in misura piena per i mesi non “coperti” da detta registrazione.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.12.2015, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fissa per l’anno 2016 il saggio di interesse legale: per il 2016 ammonterà allo 0,2%.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016 c.d. “Legge di stabilità 2016”, in vigore dall’1.1.2016. Il testo, composto da 1 articolo suddiviso in 999 commi, contiene una serie di interessanti disposizioni di seguito sintetizzate