Il 16 dicembre scade il versamento della seconda rata dell’Imu per il 2013 con tante novità, ma anche alcune conferme. In particolare, durante il 2013, sono stati emanati alcuni provvedimenti (il D.L. 31.8.2013, n. 102, conv. con modif. dalla L. 28.10.2013, n. 124 sino ad arrivare al D.L. 30.11.2013, n. 133) che hanno inciso, in maniera profonda, sul calcolo dell’imposta, tanto da fargli assumere una diversa configurazione rispetto all’anno precedente.
Prima di analizzare il regime fiscale speciale previsto dal Legislatore per le associazioni sportive dilettantistiche con la L. 16.12.1991, n. 398 e poi esteso anche alle società sportive dilettantistiche dall’art. 90, L. 27.12.2002, n. 289, appare opportuno, in via preliminare, individuare alcuni istituti giuridici che caratterizzano la disciplina fiscale degli enti non commerciali di natura associativa.
Le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, il cui sostenimento attribuisce il diritto alla detrazione Irpef, sono individuate dall’art. 16-bis, D.P.R. 917/1986. Il beneficio fiscale è ordinariamente fissato al 36%, per un limite di spesa di euro 48.000 per unità immobiliare, transitoriamente elevati – a norma dell’art. 11, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134 – rispettivamente al 50% e ad euro 96.000, limitatamente ai costi sostenuti dal 26.6.2012 al 30.6.2013. Sino a tale data continuerà ad essere applicabile, alternativamente, la maggior misura del 55% prevista dall’art. 1, co. 344-347, L. 27.12.2006, n. 296, relativamente alle spese di riqualificazione energetica: conseguentemente, i periodi d’imposta 2012 e 2013 risultano interessati da un «doppio binario», sia sul fronte delle spese agevolabili che su quello del relativo beneficio fiscale.
Durante l’anno, e specie nel mese di dicembre, le imprese offrono gratuitamente degli omaggi a diversi soggetti. Nell’esaminare la questione occorre individuare alcune fattispecie che sembrano simili tra loro, ma che presentano profonde differenze dal punto di vista tributario (imposte dirette e Iva): · pubblicità; · spese di rappresentanza; · liberalità, con regole particolari se destinate a dipendenti. Dal punto di vista di iscrizione dei costi nel bilancio, il Principio contabile OIC 1 interpretativo del n. 12 ritiene che i componenti di reddito siano iscritti in Conto economico secondo la natura del bene o servizio acquistato. Ecco perché sia nella voce B6 «Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci» che nella voce B14 «Oneri diversi di gestione» sono citati gli omaggi: rispettivamente vengono richiamati gli «oggetti per regali» e gli «omaggi ed articoli promozionali». Si ritiene che in tale ultima categoria siano da rilevare quegli omaggi che, secondo una classificazione per natura, siano difficilmente imputabili alla voce B6 (beni) o B7 (servizi). Invero, la voce B14 è di tipo residuale: comprende, cioè, quei costi della gestione ordinaria non iscrivibili – per loro natura – nelle altre voci dell’aggregato B.
La disciplina dell’imposta municipale unica (Imu) è variata in maniera non marginale in questi primi mesi dell’anno rispetto alla formulazione originaria, dettata dal D.L. 201/2011 (cd. decreto «salva Italia»), che aveva portato alla sua introduzione, in via sperimentale, fin dal 2012: ciò sia per porre rimedio ad alcune imperfezioni della regolamentazione iniziale, sia per andare incontro alle istanze di parte manifestatesi nel frattempo. Le modificazioni alla disciplina Imu apportate nel corso del 2012 con vari provvedimenti (dal cd. decreto «milleproroghe» al cd. decreto «semplificazioni fiscali») hanno in parte rimodulato il peso dell’imposta rispetto alle iniziali previsioni, fermo restando che, anche con successive norme, da emanarsi entro la fine dell’anno (per la precisione: fino al 10.12.2012), il Governo si è impegnato a ottenere l’invarianza dei saldi rispetto a quanto preventivato, anche tramite adeguamenti delle aliquote e detrazioni «standard», disposte dalla legge nazionale.
Al fine di favorire la proprietà di immobili atti a soddisfare esigenze abitative, sono rese disponibili delle agevolazioni fiscali per coloro che intendono acquistarli. Il godimento del regime di tassazione agevolato compete se sussistono taluni requisiti stabiliti dalla norma. Di seguito si esaminano la natura del benefici e i requisiti necessari per fruirne. La trattazione, dopo una panoramica generale, si concentra su alcuni recenti indirizzi di prassi e giurisprudenziali.